Startup, il Registro Imprese può dire «no» solo con carenze sociali evidenti

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L’ufficio del Registro delle imprese può rifiutare l’iscrizione di un’aspirante start-up innovativa nella sezione speciale solo se, in base a una verifica formale e senza attività istruttoria, verifichi che l’oggetto sociale riguardi prodotti e servizi chiaramente privi dei caratteri di innovatività ad alto valore tecnologico. È quanto emerge da un decreto dello scorso 5 aprile del giudice del Registro Imprese del Tribunale di Roma. A riportare la questione ci ha pensato quest’oggi il quotidiano IlSole24Ore.

Ecco quanto raccontato: “Nel marzo 2017 l’ufficio del Registro delle imprese di Roma iscriveva una Srl nella sezione speciale in qualità di start-up innovativa. La società, infatti, aveva dichiarato che avrebbe realizzato un sistema di monitoraggio ad alto valore tecnologico per la prevenzione e il recupero dell’inquinamento e della contaminazione ambientale. Il mese successivo era stata deliberata la variazione del capitale sociale della Srl, dovuta a un conferimento di crediti risultanti da una fattura emessa per lo svolgimento di varie attività che un’associazione privata aveva dato in appalto alla stessa Srl. L’ufficio del Registro ha allora chiesto al giudice, in base all’articolo 2191 del Codice civile, la cancellazione della Srl dalla sezione speciale (ferma restando l’iscrizione in quella ordinaria), ritenendo che i lavori da svolgersi in esecuzione dell’appalto non rientrassero tra le attività innovative ad alto valore tecnologico, in precedenza dichiarate dalla stessa Srl; peraltro, nel business plan relativo all’affidamento dell’appalto non era indicato l’ammontare delle spese destinate a ricerca e sviluppo.

Nell’esaminare l’istanza, il magistrato osserva che l’ufficio del Registro «non può rifiutare l’iscrizione nella sezione speciale a un’aspirante start-up innovativa, salvo il caso di manifesta carenza nell’oggetto sociale dei caratteri di innovatività ed alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti dall’impresa». Infatti, l’ufficio del Registro deve esaminare, innanzitutto, la regolarità formale della domanda e la completezza della documentazione a essa allegata. E può procedere, comunque senza un’attività istruttoria, alla «verifica di coerenza tra il tipo start-up innovativa e il programma» esposto nell’oggetto sociale solo in caso «manifesta eterogeneità rispetto al tipo normativo». Solo quando, cioè, rilevi un «totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (mancanza di effettivo possesso dei requisiti)». Nel caso in esame, non ricorreva un’ipotesi di evidente difformità tra i due profili, tant’è che nel marzo 2017 la Srl era stata iscritta anche nella sezione speciale del registro delle imprese; né, comunque, le somme destinate alla ricerca e allo sviluppo della stessa società andavano indicate nel business pian relativo all’affidamento dell’appalto. Così il giudice del Registro delle imprese ha respinto la richiesta di cancellazione della Srl dalla sezione speciale”.

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